REGOLAMENTO
Essi hanno portata generale in quanto essendo indirizzati a tutti i soggetti giuridici comunitari e sono obbligatori in tutti i loro elementi.
Le disposizioni regolamentari sono inoltre caratterizzate dalla loro immediata e diretta applicabilità nell'ordinamento interno. Infatti, tali norme sono complete in tutti i loro elementi in quanto prevedono nel dettaglio la disciplina della fattispecie cui si indirizzano, senza che sia necessaria un'attività integrativa del singolo Stato. Tali caratteristiche del regolamento sono giustificate dal fatto che esso ha come obiettivo principale l'unificazione del diritto.
DIRETTIVA
La direttiva, al contrario del regolamento, non ha lo scopo di unificare il diritto, bensì il riavvicinamento delle legislazioni, così da permettere un'eliminazione graduale delle differenze tra le legislazioni nazionali.
Le direttive sono finalizzate al conseguimento di un determinato "risultato" da parte degli Stati membri che sono, quindi, vincolati, a tale obiettivo ( e solo ad esso). Invece, la forma dei mezzi adottati dallo Stato per la realizzazione del risultato è lasciata alla libera iniziativa degli stessi. In tal modo, anche quando si deve conseguire un obiettivo comunitario, gli Stati membri, nel perseguimento del risultato, possono nel contempo tenere conto delle le loro peculiarità nazionali. Ciò è possibile in quanto, a differenza del regolamento, la direttiva prescrive norme che non sostituiscono automaticamente quelle nazionali, anche se gli Stati hanno l'obbligo di adeguare la propria legislazione a quella comunitaria.
fonte: Ambiente e Diritto
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